Oggetto: disposizioni per l’assunzione in servizio a.s. 2023/2024

Si comunica che il personale di seguito elencato, che dovrà assumere servizio a far data dal 1° settembre 2023, è tenuto a recarsi negli Uffici di Segreteria, presso la sede centrale di viale Umberto1°, per l’identificazione e la presa di servizio:

  • docenti e personale ATA immessi in ruolo

  • docenti che hanno ottenuto il passaggio di ruolo

  • docenti e personale ATA che hanno ottenuto il trasferimento

  • docenti e personale ATA in assegnazione provvisoria o utilizzazione

  • docenti e personale ATA supplenti con contratto a tempo determinato fino al 31/08/2024 o al 30/06/2024

  • docenti di Religione Cattolica

  • docenti e personale ATA che nel precedente anno scolastico siano stati a qualunque titolo assenti, o che rientrano nella scuola di titolarità dopo assegnazioni e utilizzazioni.

Gli interessati sono pregati di presentarsi secondo il seguente orario:

  1. personale ATA: dalle 8:00 alle 8:30;

  2. docenti di scuola primaria (posto comune e sostegno): dalle 8:30 alle 9:30;

  3. docenti di scuola secondaria di grado (posto comune e sostegno): dalle 9:30 alle 10:30;

  4. docenti di scuola dell’infanzia (posto comune e sostegno): dalle 10:30 alle 11:30.

Non è tenuto a tale adempimento il personale in costanza di servizio di ruolo che ha effettivamente prestato servizio sino al 31/08/2023 nella scuola di titolarità; inoltre, si precisa che solo le seguenti situazioni particolari permettono al personale di sottoscrivere il contratto di lavoro a tempo indeterminato o determinato senza necessità di assumere servizio:

  1. la lavoratrice che si trovi in interdizione dal lavoro per gravi complicanze della gestazione o in congedo obbligatorio per maternità comunica al dirigente scolastico della scuola di nomina il proprio status e invia le certificazioni richieste al fine di perfezionare il rapporto di lavoro non solo

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giuridicamente ma anche economicamente dal 01/09/2023, senza la necessità di assumere fisicamente servizio.

  1. Il personale che sta svolgendo un dottorato di ricerca o è titolare di una borsa di studio o di un assegno di ricerca o è ricercatore a tempo determinato può essere collocato in congedo straordinario.

Obbligo della presa di servizio nel giorno stabilito

La presa di servizio deve essere effettuata il 1° settembre, inizio del nuovo anno scolastico, o comunque il primo giorno in cui si presta servizio, in caso di differimento o, in caso di nomina dopo il 1° settembre, il primo giorno utile. L’eventuale differimento della presa di servizio per un giustificato motivo (es. malattia, o comunque motivi non imputabili alla volontà personale) comporterà anche il differimento della decorrenza economica. L’eventuale differimento della presa di servizio senza giustificato motivo comporterà invece la decadenza dalla nomina.

Si raccomanda a tutti i convocati di presentarsi con un documento di riconoscimento in corso di validità, codice fiscale, codice IBAN o copia di un cedolino o numero di partita fissa.

Il personale è tenuto a comunicare, alla segreteria di questa scuola, un indirizzo di posta elettronica istituzionale (…..@posta.istruzione.it).

Dichiarazioni

Con la presa di servizio il dipendente è chiamato a sottoscrivere una serie di dichiarazioni. Si rammenta che le dichiarazioni rese, se non veritiere, comportano conseguenze di rilevanza penale ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/2000.

Tra le dichiarazioni di maggior rilievo vi sono:

    1. Dichiarazione relativa alla conoscenza di essere sottoposto a procedimento penale o di avere riportato condanne. Eventuali condanne e/o procedimenti penali devono essere dichiarati. Sarà poi cura del Dirigente Scolastico verificare se la condanna riportata si riferisce a un reato ostativo o non ostativo per la successiva instaurazione del rapporto di lavoro.

    1. Dichiarazione di assenza di motivi di incompatibilità con il pubblico impiego.

Il personale che assume servizio deve dichiarare di non trovarsi in situazioni di incompatibilità con il pubblico impiego. Al momento della presa di servizio, dunque, si deve essere liberi da precedenti rapporti di lavoro: il personale assunto in ruolo o destinatario di incarico a tempo determinato deve dichiarare di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità previste dalla legge.

La materia delle incompatibilità del personale del Comparto Scuola è regolata dall’art. 53 del D.Lgs. 30 marzo 2001 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze pubbliche”, dall’art. 60 del DPR 10 gennaio 1957 n. 3 “Testo Unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato”, dall’art. 508 del D.Lgs. n. 297 del

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16 aprile 1994 e da alcune disposizioni del CCNL-Scuola.

L’art. 53, comma 1, del D.Lgs. n. 165 del 2001 stabilisce che resta ferma per tutti i dipendenti pubblici la disciplina delle incompatibilità dettata dagli artt. 60 e segg. del DPR

n. 3 del 1957, che vietano ai lavoratori pubblici l’esercizio di attività commerciali ed industriali, l’esercizio di professioni, l’assunzione di impieghi alle dipendenze di privati e di cariche in società aventi fine di lucro.

L’art. 60 del DPR n. 3/1957 citato prevede, infatti, che l’impiegato non può esercitare il commercio, l’industria, alcuna professione o assumere impieghi alle dipendenze di privati o accettare cariche in società costituite a fine di lucro, tranne che si tratti di cariche in società

o enti per le quali la nomina è riservata allo Stato e sia all’uopo intervenuta l’autorizzazione del Ministro competente.

L’espletamento di attività incompatibili in modo assoluto porta, in sede di assunzione, alla impossibilità di stipulare il contratto. L’eventuale incompatibilità va dichiarata e risolta PRIMA dell’assunzione (deliberazione n°47/2015 della Sezione Controllo Regione Piemonte della Corte dei Conti).

Al personale docente, ai sensi dell’art. 508 del D.Lgs 297/94, c.15, è consentito, previa autorizzazione del Dirigente Scolastico, l’esercizio della libera professione a condizione che non sia di pregiudizio all’ordinato e completo assolvimento delle attività inerenti alla funzione docente e – precisa la nota MIUR n° 1584 del 29 luglio 2005- se risulti, comunque, coerente con l’insegnamento impartito.

La riforma forense, L. 247 del 2012, entrata in vigore il 2 febbraio 2013, dispone, all’articolo 19, che “l’esercizio della professione di avvocato è compatibile con l’insegnamento o la ricerca in materie giuridiche nell’università, nelle scuole secondarie pubbliche o private parificate e nelle istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione pubblici”. Dunque, per gli avvocati iscritti all’Albo dal 2 febbraio 2013, è compatibile con la professione di avvocato soltanto l’insegnamento di materie giuridiche.

Si ringrazia per la collaborazione.

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